Art. 27.

                 Caratteristiche delle acque termali



   1.  Nelle  acque  minerali  termali e loro derivati, nonche' nelle
acque  di  cui  all'art. 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in
piscina,  non  devono essere presenti le seguenti sostanze o composti
derivanti dall'attivita' antropica:
    a) agenti tensioattivi;
    b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
    c) benzene;
    d) idrocarburi policiclici aromatici;
    e) antiparassitari;
    f) policlorobifenili;
    g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed
f).
   2.  Il  mancato  riscontro  delle  sostanze  di  cui  al  comma 1,
attraverso  metodi  analitici  con  i  livelli  minimi di rendimento,
riportati nell'allegato II del decreto del Ministero della salute del
29  dicembre  2003,  costituisce  garanzia  di  qualita'  per l'acqua
termale.
   3.   Le  sostanze  indicate  nel  comma  1  non  devono  risultare
rilevabili  con  metodi  che  abbiano  i  limiti minimi di rendimento
analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento
devono  corrispondere  a  segnali  strumentali  rilevabili,  ossia  a
livelli  di  fiducia  del  novantacinque  per cento in rapporto ad un
dosaggio  in bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono
delle  piu'  moderne  tecniche  analitiche  e  che  sono  indicati da
organismi internazionali, comunitari o nazionali.