Art. 27. Caratteristiche delle acque termali 1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonche' nelle acque di cui all'art. 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attivita' antropica: a) agenti tensioattivi; b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati; c) benzene; d) idrocarburi policiclici aromatici; e) antiparassitari; f) policlorobifenili; g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed f). 2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma 1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di rendimento, riportati nell'allegato II del decreto del Ministero della salute del 29 dicembre 2003, costituisce garanzia di qualita' per l'acqua termale. 3. Le sostanze indicate nel comma 1 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del novantacinque per cento in rapporto ad un dosaggio in bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono delle piu' moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali, comunitari o nazionali.