Art. 28. Marchio di qualita' termale 1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 323/2000 ed all' art. 38 della presente legge, la giunta regionale propone, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 323/2000, l'attribuzione del marchio di qualita' termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' termale che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica; b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso piu' corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) certificazione dell'ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di attivita' di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale; d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione. 2. L'attribuzione del marchio di qualita' termale e' disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed e' sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attivita' produttive.