Art. 28.

                     Marchio di qualita' termale



   1.  Nell'ambito  dei  territori per i quali risultano adottati gli
strumenti  di  tutela  di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui
all'art.  1,  comma  4, della legge n. 323/2000 ed all' art. 38 della
presente  legge,  la  giunta regionale propone, ai sensi dell'art. 13
della  legge  n.  323/2000,  l'attribuzione  del  marchio di qualita'
termale  ai  titolari  di  concessione per l'esercizio dell'attivita'
termale  che  ne  hanno  fatto  richiesta  e che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
    a)  certificazione  attestante  l'adozione  di  apposito bilancio
ambientale e relativa relazione tecnica;
    b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario
con  ovvero  tra  gli esercizi alberghieri del territorio termale per
l'autodisciplina in ordine ad un uso piu' corretto dell'energia e del
materiale   di   consumo  in  funzione  della  tutela  dell'ambiente,
certificato   dalla   competente   camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    c)   certificazione   dell'ente   competente  per  la  promozione
turistica  relativamente  allo svolgimento di attivita' di promozione
per  la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed
artistiche ricadenti nel territorio termale;
    d)  documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale
di  una  corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela
dell'ambiente naturale e della sua fruizione.
   2.  L'attribuzione del marchio di qualita' termale e' disposta con
decreto  del  Ministero  dell'ambiente  ed  e'  sottoposta a verifica
triennale  da  parte  dei  Ministeri  dell'ambiente e delle attivita'
produttive.