Art. 3. Cause di cessazione del permesso di ricerca 1. La decadenza del permesso di ricerca e' pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi: a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio; b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo; c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la ricerca; d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8; e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'art. 36 a seguito di diffida del competente dirigente regionale; f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca; g) quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 37, comma 5; 2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennita'. 3. La revoca del permesso di ricerca puo' essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attivita' di ricerca. 4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca puo' essere sospeso con effetto immediato. 5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. 6. La rinuncia al permesso di ricerca e' comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare e' obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumita'. 7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non e' consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca gia' in atto. 8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca e' consentita previa verifica della compatibilita' geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli gia' in atto.