Art. 3.

             Cause di cessazione del permesso di ricerca



   1.  La  decadenza  del  permesso  di  ricerca  e'  pronunciata dal
competente ufficio regionale nei seguenti casi:
    a)  quando  i  lavori  di  ricerca  non  sono avviati nei termini
stabiliti  e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal
giorno del rilascio;
    b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza
giustificato motivo;
    c)  quando  non  sono  osservate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento che autorizza la ricerca;
    d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8;
    e)  quando  non  sono  corrisposti  i  diritti proporzionali ed i
contributi  di  cui  all'art.  36 a seguito di diffida del competente
dirigente regionale;
    f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso
di ricerca;
    g) quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 37, comma 5;
   2.  La  decadenza  del permesso di ricerca non comporta, in nessun
caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennita'.
   3.  La  revoca  del  permesso  di ricerca puo' essere disposta per
sopravvenuti  gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari
e  imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attivita' di
ricerca.
   4.  Per  le  ragioni di cui al comma 1 il permesso di ricerca puo'
essere sospeso con effetto immediato.
   5.  I  provvedimenti  di  cui  ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal
competente  dirigente  regionale,  previa  comunicazione dei relativi
motivi  al  concessionario  e  assegnazione  di  un termine di trenta
giorni per la presentazione di controdeduzioni.
   6.   La   rinuncia  al  permesso  di  ricerca  e'  comunicata  dal
ricercatore,  tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni,
al  competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento
entro   il   termine   di   novanta   giorni  dalla  ricezione  della
dichiarazione,  termine  sino  al quale il titolare e' obbligato alla
manutenzione   ordinaria   ed   all'esecuzione  dei  lavori  ritenuti
necessari per la tutela della pubblica incolumita'.
   7.  Entro  i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di
ricerca,  non  e'  consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che
non  si  tratti  di  sostanze  minerali  diverse e lo svolgimento dei
lavori  sia  compatibile,  sotto  l'aspetto  geominerario, con quelli
della ricerca gia' in atto.
   8.  Il  rilascio  di  permessi in aree limitrofe non ricomprese in
quella  oggetto  di  ricerca  e'  consentita  previa  verifica  della
compatibilita' geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli gia'
in atto.