Art. 30.

          Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca



   1.  Il  permesso  di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha
per  oggetto  quanto  indicato  all'art.  2 comma 1, lettere a) e c),
integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.
   2.  Il  permesso  di  ricerca  relativo alle piccole utilizzazioni
locali di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), e' rilasciato in prima
istanza per la durata massima di un anno ed e' prorogabile, a seguito
di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.
   3. Il permesso di ricerca e' rilasciato sulla base di un programma
che  dimostri  la  fattibilita'  dell'iniziativa  su  aree  esterne a
preesistenti  concessioni  di  acque  minerali e termali e purche' le
aree in questione siano nella disponibilita' del richiedente.