Art. 30. Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'art. 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione. 2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), e' rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed e' prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo. 3. Il permesso di ricerca e' rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilita' dell'iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purche' le aree in questione siano nella disponibilita' del richiedente.