Art. 31.

             Oggetto della concessione, durata e rinnovo



   1.  Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali e' affidato
in  concessione  sulla base di un programma di lavori che dimostri la
fattibilita'   e  cantierabilita'  dell'iniziativa  purche'  in  aree
esterne a concessioni di acque minerali e termali.
   2.  La  concessione e' rilasciata alla persona fisica o giuridica,
in  possesso  della  capacita' tecnica ed economica necessaria per lo
sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilita' delle aree
ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo
sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.
   3.  La  concessione  e'  rilasciata per un periodo massimo di anni
dieci  nel  rispetto  della  procedura prevista per il rilascio delle
concessioni  per  lo  sfruttamento  delle  acque  minerali naturali e
termali, ove compatibile.
   4.  La  procedura  di  rinnovo  della concessione e' soggetta alla
disciplina di cui all'art. 4, commi 13 e 14.