Art. 31. Oggetto della concessione, durata e rinnovo 1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali e' affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilita' e cantierabilita' dell'iniziativa purche' in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali. 2. La concessione e' rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacita' tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilita' delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali. 3. La concessione e' rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, ove compatibile. 4. La procedura di rinnovo della concessione e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, commi 13 e 14.