Art. 33.

                  Autorita' competente e procedure



   1.  I  provvedimenti  necessari  per  l'esercizio delle funzioni e
delle  attivita'  disciplinate  dalla presente legge, fatta eccezione
per  quelli  demandati  ad altri enti o espressamente ad altri organi
regionali,  sono adottati dal competente dirigente regionale e devono
intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.
   2.  La  procedura  di  rilascio  del  permesso  di ricerca e delle
concessioni e' disciplinata dal regolamento di attuazione.
   3.  Ai  proprietari  dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di
concessione e' comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2.
   4.  Il  provvedimento  regionale  e'  rilasciato a conclusione del
procedimento  di  cui  al  comma  2  ed  e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania.
   5.  La  proroga  del  permesso  di  ricerca  e' autorizzata previa
comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di
cui all'art. 2, comma 5.
   6.  Il  rinnovo  della  concessione  avviene  secondo le modalita'
indicate all'art. 4, commi 13 e 14.
   7.  I  provvedimenti  di  rilascio del permesso di ricerca e della
concessione  e  quelli  che  ne  dichiarano  la  decadenza, rinuncia,
revoca,  estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' e
inutilizzabilita' del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo,
sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
   8.   Il   rilascio   dei  titoli  legittimanti  la  ricerca  e  la
coltivazione  delle  acque  minerali  naturali,  delle acque termali,
delle   acque  di  sorgente  e  delle  piccole  utilizzazioni  locali
presuppone  l'esperimento  della  procedura di valutazione di impatto
ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali
nei  casi  in  cui  la  derivazione  superi  i  mille litri al minuto
secondo,  e  di  acque  sotterranee,  ivi  comprese  acque minerali e
termali,  nel  caso  in  cui  la  derivazione superi i cento litri al
minuto secondo.
   9.  Sono  da  assoggettare  a  valutazione  di  incidenza,  di cui
all'art.  6,  comma  3,  della direttiva 92/43/CEE, come recepita dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
cosi'  come  modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica  12  marzo  2003,  n. 120, qualora non gia' assoggettati a
valutazione di impatto ambientale, tutti i progetti relativi ad acque
minerali  naturali,  termali,  di  sorgente  e  piccole utilizzazioni
locali   ricadenti   in  siti  di  importanza  comunitaria,  zone  di
protezione speciale, nonche' in siti di interesse regionale.
   10.  Non  sono  assoggettate a valutazione di impatto ambientale o
valutazione  di incidenza i rinnovi delle concessioni in attivita' da
almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.