Art. 33. Autorita' competente e procedure 1. I provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge. 2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni e' disciplinata dal regolamento di attuazione. 3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di concessione e' comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2. 4. Il provvedimento regionale e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 5. La proroga del permesso di ricerca e' autorizzata previa comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di cui all'art. 2, comma 5. 6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le modalita' indicate all'art. 4, commi 13 e 14. 7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione e quelli che ne dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilita' e inutilizzabilita' del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Campania. 8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i cento litri al minuto secondo. 9. Sono da assoggettare a valutazione di incidenza, di cui all'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, qualora non gia' assoggettati a valutazione di impatto ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali naturali, termali, di sorgente e piccole utilizzazioni locali ricadenti in siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nonche' in siti di interesse regionale. 10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attivita' da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.