Art. 34. Apparecchi di misura 1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta. 2. I concessionari di acque minerali naturali e di sorgente destinate al confezionamento hanno l'ulteriore obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura della conducibilita' elettrica, nonche', nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi. 3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con le caratteristiche delle opere di captazione e con le modalita' di emungimento, l'ufficio regionale competente puo' prevedere particolari prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.