Art. 34.

                        Apparecchi di misura



   1.  I  concessionari  sono tenuti ad installare, possibilmente nel
punto  di  captazione,  in luogo accessibile e, comunque, prima degli
impianti  di  utilizzazione,  misuratori automatici dei volumi, della
portata e della temperatura dell'acqua emunta.
   2.  I  concessionari  di  acque  minerali  naturali  e di sorgente
destinate  al confezionamento hanno l'ulteriore obbligo di installare
la  strumentazione  necessaria  per  la  misura  della conducibilita'
elettrica,  nonche',  nell'ambito del perimetro della concessione, di
pluviografi e termografi.
   3.  Su  richiesta  del  concessionario  e  compatibilmente  con le
caratteristiche  delle  opere  di  captazione  e  con le modalita' di
emungimento,    l'ufficio   regionale   competente   puo'   prevedere
particolari  prescrizioni  relativamente  alle  caratteristiche delle
apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.