Art. 35.

           Abolizione di tasse alle concessioni regionali



   1.  A  decorrere  dall'anno successivo all'entrata in vigore della
presente  legge  sono  abolite le tasse di rilascio delle concessioni
regionali  di  cui  al  decreto  legislativo  22 giugno 1991, n. 230,
limitatamente  alle  voci  di  seguito elencate con i numeri d'ordine
indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993,
n. 44:
    a)   n.  2  -  Autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio  di
stabilimenti  di  produzione o di smercio di acque minerali naturali,
naturali od artificiali;
    b)   n.  4  -  Autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio  di
stabilimenti  termali-balneari,  di  cure idropiniche, idroterapiche,
fisiche di ogni specie;
    c)  n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali
naturali e termali;
    d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di
acque minerali naturali e termali;
    e)  n.  30  - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra
vivi  della  concessione  per  la coltivazione di giacimenti di acque
minerali naturali e termali;
    f)  n.  31  -  Autorizzazione  per  l'iscrizione  di ipoteche sui
.giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze;
    g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque
minerali naturali e termali.