Art. 35. Abolizione di tasse alle concessioni regionali 1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le tasse di rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente alle voci di seguito elencate con i numeri d'ordine indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44: a) n. 2 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali naturali, naturali od artificiali; b) n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali naturali e termali; d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di acque minerali naturali e termali; e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali; f) n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui .giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze; g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali.