Art. 37. Sanzioni - Vigilanza - Controlli 1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. 2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente e le piccole utilizzazioni locali in assenza della concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa sanzione puo' essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi. 3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'art. 32, e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento. 4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle emanate in forza di essi, e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. 5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 3 e 4, nonche' l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione. 6. In caso di attivita' oggetto della presente legge svolte senza le prescritte autorizzazioni e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00. 7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13. 8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali e' attribuita al competente ufficio regionale. 9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ed alla legge n. 323/2000 sono esercitate dalle competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative sanzioni.