Art. 37.

                  Sanzioni - Vigilanza - Controlli



   1.  Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali
naturali,  delle  acque  termali,  delle  acque  di  sorgente e delle
piccole utilizzazioni locali e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.
   2.  Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali,
le  acque  di  sorgente  e le piccole utilizzazioni locali in assenza
della  concessione  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa
sanzione  puo'  essere  comminata  per l'inosservanza dell'obbligo di
chiusura mineraria dei pozzi.
   3.  In  caso  di  omessa  installazione, nel termine stabilito dal
competente  dirigente  regionale,  o  di manomissione degli strumenti
prescritti  dall'art. 32, e' comminata la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad
ogni singolo strumento.
   4.   In   caso   di   omessa,   tardiva,  infedele  od  incompleta
comunicazione   delle  notizie  richieste  dal  competente  dirigente
regionale  o di inosservanza delle disposizioni della presente legge,
delle  prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti  di  ricerca  e di
concessione  o  di  quelle  emanate in forza di essi, e' comminata la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 500,00 a
euro 5.000,00.
   5.  La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui ai commi
3  e  4,  nonche' l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il
provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione
o  di  specifiche  prescrizioni  del  competente dirigente regionale,
costituisce  motivo  di  decadenza  del  permesso  di ricerca o della
concessione.
   6.  In caso di attivita' oggetto della presente legge svolte senza
le  prescritte autorizzazioni e' comminata la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.
   7.  Le  sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione
di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di
trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente
ufficio  regionale  che  provvede  al  relativo  accertamento ed alla
riscossione   coattiva  delle  somme  dovute  dai  trasgressori,  nel
rispetto  delle  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
   8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute
nei  titoli  legittimanti  la  ricerca  e la coltivazione delle acque
minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni
locali e' attribuita al competente ufficio regionale.
   9.   Le  funzioni  di  polizia  e  vigilanza  di  cui  al  decreto
legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, al decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624 ed alla legge n. 323/2000 sono esercitate dalle
competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative
sanzioni.