Art. 38.

        Pianificazione e programmazione regionale di settore



   1.  Ai  fini  di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del
patrimonio  di  cui  alla  presente legge, la Regione adotta il piano
regionale  di  settore  delle  acque  minerali naturali e termali, di
sorgente   e   delle   piccole   utilizzazioni   locali   e  promuove
l'associazionismo  e la costituzione di consorzi tra i titolari delle
concessioni  e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche
su iniziativa di uno o piu' interessati.
   2.  La  giunta  regionale  promuove  inoltre  la  realizzazione di
programmi di ricerca tecnicoscientifici finalizzati alla conoscenza e
tutela   delle   risorse   e   partecipa  e  sostiene  manifestazioni
fieristiche  nazionali ed internazionali. La promozione e' realizzata
attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite
le   associazioni   imprenditoriali  dei  concessionari  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale e regionale nonche' degli enti
locali  i  cui  territori sono interessati dalle risorse disciplinate
dalla presente legge.
   3.  I  piani  ed  i  programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
dalla   giunta   regionale,   sentiti   i  comuni  interessati  e  le
associazioni    imprenditoriali    dei   concessionari   maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regionale.
   4.  I  piani  ed  i  programmi  sono finanziati con i proventi dei
diritti proporzionali di cui all'art. 36 e sono attuati anche a mezzo
di  convenzioni  da  stipularsi  con gli enti locali interessati e le
associazioni   rappresentative   degli   imprenditori   del   settore
idrotermominerale.
   5.  La giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici
progetti,  a  condizione  che  essi  siano  presentati  dai  soggetti
indicati  ai  commi 2, 3 e 4; le modalita' sono stabilite da appositi
bandi.