Art. 38. Pianificazione e programmazione regionale di settore 1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o piu' interessati. 2. La giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnicoscientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione e' realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonche' degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge. 3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. 4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'art. 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale. 5. La giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalita' sono stabilite da appositi bandi.