Art. 43. Incentivazione 1. La Regione, al fine di valorizzare la qualita' delle prestazioni termali, nel rispetto dell'art. 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali «operatore termale», «massaggiatore», «capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» e similari, disciplinandone i profili ed il percorso formativo. 2. La Regione, con proprio regolamento, determina premialita' per i soggetti che, a seguito delle iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno o piu' soggetti che hanno partecipato ai corsi di formazione. 3. La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilita' dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere. 4. La Regione puo' erogare contributi in favore degli enti bilaterali costituiti dalla contrattazione collettiva idrotermominerale.