Art. 43.

                           Incentivazione



   1.   La   Regione,  al  fine  di  valorizzare  la  qualita'  delle
prestazioni   termali,  nel  rispetto  dell'art.  9  della  legge  n.
323/2000,  attiva  iniziative  di  formazione  professionale  tese al
conseguimento,  presso  enti  pubblici  e  privati,  delle necessarie
qualifiche,   relative   alle   arti   ausiliarie  delle  professioni
sanitarie,  quali «operatore termale», «massaggiatore», «capo bagnino
degli   stabilimenti  idroterapici»  e  similari,  disciplinandone  i
profili ed il percorso formativo.
   2.  La Regione, con proprio regolamento, determina premialita' per
i  soggetti  che,  a  seguito  delle  iniziative  di  cui al comma 1,
dimostrino  di  occupare uno o piu' soggetti che hanno partecipato ai
corsi di formazione.
   3.  La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad
ottimizzare  la  fruibilita'  dei  servizi connessi allo sfruttamento
delle  risorse  a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando
le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.
   4.  La  Regione  puo'  erogare  contributi  in  favore  degli enti
bilaterali     costituiti     dalla     contrattazione     collettiva
idrotermominerale.