Art. 44. Norme transitorie 1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validita' fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge. 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'art. 4, comma 13. 3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'art. 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attivita' termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d). 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presente legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1921, ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari: a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a); b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'art. 11; c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'art. 34 e le relative caratteristiche tecniche; 5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'art. 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica. 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a piu' soggetti ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento e' trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 3, codice civile. 7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarita'. 8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta e' applicata la presente legge. 9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'art. 36 sono dovuti a partire dall'annualita' successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto. 10. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano regionale di settore di cui all' art. 38 e seguenti. 11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono piu' dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze. 12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'art. 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale. 13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali. 14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'art. 37, attribuita ai competenti uffici regionali, e' espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.