Art. 44.

                          Norme transitorie



   1.  I  permessi  di  ricerca  e le concessioni e le autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio
1927,  n.  1443  e della legge n. 896/1986, conservano validita' fino
alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza
delle prescrizioni della presente legge.
   2.  Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono
nei  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore della presente
legge,  sono  presentate  in  deroga ai termini previsti dall'art. 4,
comma 13.
   3.  I  concessionari  per  la coltivazione e lo sfruttamento delle
acque  minerali  naturali  e  termali  rilasciate  ai sensi del regio
decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  legge,  possono  richiedere ed ottenere il rinnovo
anticipato   della  concessione  per  la  durata  massima  prescritta
dall'art.  4,  comma  4,  se  risultano  titolari del relativo titolo
legittimante  da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di
capacita'  tecnica  ed  economica  necessari per la coltivazione e lo
sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato,
hanno  sempre  attuato,  nel  periodo di vigenza della concessione, i
programmi   dei  lavori  approvati  senza  subire  contestazioni  dal
competente  organo regionale e, limitatamente alle attivita' termali,
le  esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'art. 1,
comma 4, lettera d).
   4.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore delle presente legge i
titolari  di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1921, ed
autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:
   a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione
di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
   b)  trasmettono  una perizia giurata, redatta nelle forme di legge
da   tecnico   abilitato,   dalla  quale  risultino  identificate  le
pertinenze come definite dall'art. 11;
   c)  comunicano  l'avvenuta  installazione degli strumenti indicati
nell'art. 34 e le relative caratteristiche tecniche;
   5.  Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  della legge i
titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area
di   cui   all'art.  4,  comma  9,  previa  presentazione  di  idonea
documentazione tecnica.
   6.  Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle
concessioni  disciplinate  dalla  presente  legge  intestate  a  piu'
soggetti  ne  chiedono  il  trasferimento  a singola persona fisica o
giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra
i  medesimi  soggetti, in possesso dei requisiti di capacita' tecnica
ed  economica  necessari  per  la  coltivazione e lo sfruttamento del
giacimento  secondo  il programma dei lavori approvato dal competente
dirigente  regionale.  La richiesta di trasferimento e' trasmessa, in
forma  scritta  con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero
deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui
all'art. 1136, comma 3, codice civile.
   7.  Alla  mancata richiesta di trasferimento della concessione nel
termine  stabilito  dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza
della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarita'.
   8.  Le  concessioni  perpetue  date senza limite di tempo, in base
alle  leggi  vigenti  anteriormente  all'entrata  in vigore del regio
decreto  n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  e le relative subconcessioni per
venti   anni,  salvo  che  rispettivamente  il  concessionario  o  il
subconcessionario  non  siano  incorsi  in  motivi di decadenza. Alla
scadenza suddetta e' applicata la presente legge.
   9.  Gli  importi  dei diritti e contributi di cui all'art. 36 sono
dovuti  a  partire  dall'annualita'  successiva all'entrata in vigore
della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.
   10.  Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge  e' approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano
regionale di settore di cui all' art. 38 e seguenti.
   11.  A  far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non
sono  piu'  dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo
delle pertinenze.
   12.  Fino  all'attivazione delle previsioni dell'art. 36, comma 7,
sono  dovuti  i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e
25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.
   13.  Ai  fini  dell'interpretazione  della presente legge si tiene
conto delle norme comunitarie e nazionali.
   14.  La  vigilanza  di  cui al comma 8 dell'art. 37, attribuita ai
competenti  uffici  regionali,  e' espletata attraverso sopralluoghi,
prelievi  e  rilevamenti,  previa  informazione  ai  proprietari  che
interferiscono con le sorgenti.