Art. 45. Perforazioni non autorizzate 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque gia' oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalita' previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresi' tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.