Art. 45.

                    Perforazioni non autorizzate



   1.  Entro  un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge i
concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque gia'
oggetto  di  concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza
la   preventiva   autorizzazione,   presentano  apposita  istanza  di
sanatoria  con  le  modalita' previste nel regolamento di attuazione.
Essi  sono  altresi'  tenuti  al  pagamento  della  sanzione  di euro
15.000,00   previa  acquisizione  dei  pareri  delle  amministrazioni
interessate.