Art. 5. Subconcessione 1. Gli enti indicati all'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonche' di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell' art. 113 e seguenti del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 267. 2. La subconcessione di cui al comma 1 e' rilasciata per un periodo non superiore a quello di validita' della concessione ed e' soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullita'. 3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione e' trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del subconcessionario, dei requisiti di capacita' tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato. 4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti. 5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che puo' essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.