Art. 5.

                           Subconcessione



   1. Gli enti indicati all'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283,
concessionari  per  lo  sfruttamento  delle acque minerali naturali e
termali,   possono   conferire   a  terzi  i  diritti  oggetto  della
concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente
disciplina  nonche'  di  quella  nazionale  e comunitaria dettata per
l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei
pubblici  servizi  ai  sensi  dell'  art.  113 e seguenti del decreto
legislativo 2 agosto 2000, n. 267.
   2.  La  subconcessione  di  cui  al  comma  1 e' rilasciata per un
periodo  non  superiore a quello di validita' della concessione ed e'
soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullita'.
   3.  Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto
di concessione in regime di subconcessione e' trasmesso al competente
ufficio   regionale   che   verifica   il   possesso,  da  parte  del
subconcessionario,  dei  requisiti  di capacita' tecnica ed economica
necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei
lavori approvato.
   4.  Il  titolare  della  subconcessione subentra al titolare della
concessione  in  tutte  le posizioni giuridiche, assumendo i relativi
obblighi e diritti.
   5.   Il   mancato  rispetto  da  parte  del  concessionario  delle
prescrizioni  contenute  nei  commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di
decadenza   della   concessione   che   puo'   essere  trasferita  al
subconcessionario  previa  istanza  e  dimostrazione del possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge.