Art. 6. Contratti di somministrazione 1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettati dall'art. 1559 e seguenti del codice civile. 2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione. 3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono individuati dal regolamento di attuazione.