Art. 6.

                    Contratti di somministrazione



   1.  I  concessionari  di  acque  minerali  naturali  e termali non
destinate   all'imbottigliamento   possono   stipulare  contratti  di
somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale,
nel  rispetto  della disciplina dettati dall'art. 1559 e seguenti del
codice civile.
   2.  La  mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1
costituisce motivo di decadenza della concessione.
   3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
e  gli  utilizzi  consentiti  sono  individuati  dal  regolamento  di
attuazione.