Art. 10. Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE 1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione. 2. L'Assemblea legislativa puo' formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.