Art. 10.

       Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE



   1.  Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce
circa  le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del
Consiglio  UE  che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e
circa i tempi per l'esecuzione.
   2. L'Assemblea legislativa puo' formulare indirizzi alla Giunta in
riferimento   all'esecuzione   della   decisione   o  alla  eventuale
impugnazione.