Art. 11. Impugnazione di atti normativi comunitari 1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta puo' richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente 1'Assemblea legislativa che puo' approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003. 2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa puo' invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarieta'. 3. Resta salva la possibilita' dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarieta' nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.