Art. 11.

              Impugnazione di atti normativi comunitari



   1.  Nelle  materie  di competenza legislativa regionale, la Giunta
puo'  richiedere  al  Governo  l'impugnazione  di  un  atto normativo
comunitario    ritenuto   illegittimo,   informando   preventivamente
1'Assemblea  legislativa  che puo' approvare indirizzi, anche ai fini
della  richiesta  regionale  in  sede  di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
   2.  Con  apposito  atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa puo'
invitare  la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto
normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa
sullo  stesso  atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo
della sussidiarieta'.
   3.  Resta  salva  la  possibilita'  dell'Assemblea  legislativa di
concorrere    alla    richiesta    di   attivazione   del   controllo
giurisdizionale  del  rispetto  del principio di sussidiarieta' nelle
sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.