Art. 14.

          Attivita' di rilievo internazionale della Regione



   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 4, comma 2, della
legge  regionale  n.  24  marzo  2004,  n.  6  (Riforma  del  sistema
amministrativo   regionale  e  locale.  Unione  europea  e  relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'Universita'),  le attivita' di rilievo internazionale della Regione
sono esercitate anche attraverso:
    a)   l'attuazione  ed  esecuzione  degli  accordi  internazionali
stipulati dallo Stato;
    b)  la  conclusione  di  intese  con enti territoriali interni ad
altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
    c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione
ed esecuzione.