Art. 14. Attivita' di rilievo internazionale della Regione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'), le attivita' di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso: a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato; b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione; c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.