Art. 17. Intese con enti territoriali interni ad altro Stato 1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'art. 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. 2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa puo' formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa. 3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'art. 15, comma 2, lettere d), e) e g). 4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi. 5. Il testo dell'intesa e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.