Art. 17.

         Intese con enti territoriali interni ad altro Stato



   1.  La  Giunta,  coerentemente  con  gli  indirizzi  in materia di
rapporti internazionali di cui all'art. 19 della presente legge ed in
ottemperanza  a  quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n.
131   del   2003,  provvede  alla  conclusione  di  intese  con  enti
territoriali interni ad altro Stato.
   2.  Una  volta  deliberato  il  progetto  di  intesa, la Giunta ne
trasmette   il   testo  all'Assemblea  legislativa,  unitamente  alla
comunicazione  di  cui  all'art.  6,  comma 2, della legge n. 131 del
2003;   l'Assemblea   legislativa  puo'  formulare  osservazioni  sul
progetto  di  intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo
Stato   e  le  misure  che  si  rendono  necessarie  sono  comunicate
tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
   3.  A  seguito  dell'approvazione  definitiva dell'intesa da parte
della  Giunta,  il  Presidente  della  Regione  o  l'assessore da lui
delegato  procedono  alla  sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta
l'intesa,  la  Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa
per  la  ratifica, fornendo le informazioni di cui all'art. 15, comma
2, lettere d), e) e g).
   4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la
ratifica   dell'intesa.  La  ratifica  delle  intese  che  comportano
modificazioni  di  leggi  avviene tramite legge. Di norma la ratifica
delle   intese   che   comportano   la   modificazione   di  atti  di
programmazione   avviene  contestualmente  alla  modifica  di  questi
ultimi.
   5.  Il  testo  dell'intesa  e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.