Art. 19. Indirizzi in materia di rapporti internazionali 1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresi' individuati le priorita' e gli obiettivi per le attivita' di cui all'art. 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento. 2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attivita' di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.