Art. 19.

           Indirizzi in materia di rapporti internazionali



   1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'art. 5, comma
1,  della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresi' individuati le
priorita'  e gli obiettivi per le attivita' di cui all'art. 14, comma
1,  della  presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso
in considerazione dal documento.
   2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attivita' di
rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche
mediante il ricorso a strumenti informatici.