Art. 2.

                          Principi generali



   1.  La  partecipazione  alla  formazione  e attuazione del diritto
comunitario  nonche'  le  attivita'  di  rilievo internazionale della
Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di
sussidiarieta', partecipazione, coerenza e solidarieta'.
   2.  La  partecipazione  regionale alla formazione e attuazione del
diritto   comunitario   persegue  gli  obiettivi  di  qualita'  della
legislazione,  in  specifico,  con riferimento alla fase discendente,
ricorrendo  alla  consultazione delle parti interessate, contribuendo
alla  riduzione  degli  oneri amministrativi ed evitando disposizioni
supplementari   non   necessarie.   La   relazione  della  competente
commissione   assembleare   sul  progetto  di  legge  comunitaria  fa
riferimento  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'  della
legislazione.