Art. 2. Principi generali 1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonche' le attivita' di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarieta', partecipazione, coerenza e solidarieta'. 2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualita' della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualita' della legislazione.