Art. 21.

                      Intese con altre Regioni



   1.  Il  presente  articolo  disciplina  le  intese  della  Regione
Emilia-Romagna  con  altre  Regioni finalizzate alla realizzazione di
discipline  uniformi  o alla istituzione di enti od organi comuni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni.
   2.  La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le
trattative in corso volte alla stipula di intese.
   3.  Il  Presidente  della  Regione, o l'assessore da lui delegato,
sottoscrive  1'intesa  previo  parere  della  commissione assembleare
competente  per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa,
vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative
all'incidenza   dell'intesa   sulle   leggi   regionali,   su  intese
precedentemente   stipulate,   sugli   atti   di   programmazione   e
pianificazione,  nonche'  relative  agli  oneri  finanziari derivanti
dalla sua attuazione.
   4.  Una  volta  conclusa  l'intesa,  e comunque non oltre quindici
giorni  dalla  sua  stipulazione,  il  Presidente  della  Regione  ne
trasmette  il testo all'Assemblea legislativa, al fini della ratifica
di  cui  all'art. 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della
competenza legislativa regionale.
   5.  Ove  necessario,  la  legge  di  ratifica  specifica  anche le
modalita' di esecuzione dell'intesa.
   6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima
legge regionale di ratifica.
   7.  Il  testo  dell'intesa  e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.
   8.  Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere
prorogate automaticamente.
   9.  La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche
agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'art. 25, comma
2, dello Statuto.