Art. 21. Intese con altre Regioni 1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. 2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese. 3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive 1'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonche' relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione. 4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, al fini della ratifica di cui all'art. 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale. 5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalita' di esecuzione dell'intesa. 6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica. 7. Il testo dell'intesa e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica. 8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente. 9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto.