Art. 22.

                            Monitoraggio



   1.  A  due  anni  dall'entrata in vigore della presente legge, con
riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione
assembleare   presentano   all'Assemblea  legislativa  una  relazione
sull'attuazione   della  legge  stessa  e  delle  procedure  da  essa
previste.