Art. 24.

                             Abrogazioni



   1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del
2004.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 luglio 2008
                            VASCO ERRANI