Art. 24. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 luglio 2008 VASCO ERRANI