Art. 4.

               Rapporti Giunta - Assemblea legislativa



   1.  Ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto,  la  Giunta  informa
l'Assemblea   legislativa  circa  la  partecipazione  regionale  alla
formazione  e  attuazione  degli  atti  comunitari  nelle  materie di
competenza regionale, con particolare riferimento:
    a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
legge  4  febbraio  2005,  n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia   al  processo  normativo  dell'Unione  europea  e  sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
    b)  all'iter  di  formazione  degli  atti  come  comunicato dalla
Conferenza  dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento  e  di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati
dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
    c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le
proposte  e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno
espresso una posizione;
    d)  agli  atti  adottati  dalla  Giunta  per  l'attuazione in via
amministrativa di obblighi comunitari;
    e)  all'esecuzione  di  una decisione della Commissione europea o
del Consiglio UE da parte della Giunta, nonche' all'eventuale ricorso
giurisdizionale avverso la decisione;
    f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo
comunitario ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003,
n.   131   (Disposizioni  per  1'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
   2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente
circa  le  attivita' svolte nell'ambito delle rispettive attivita' di
cooperazione interistituzionale di cui all'art. 3.
   3.  La  Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione
di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio
di  presidenza  dell'Assemblea  legislativa, d'intesa, definiscono le
modalita'  attuative  del  presente  articolo  al  fine di consentire
un'informazione  tempestiva  senza  eccessivi  oneri  organizzativi e
procedurali.