Art. 4. Rapporti Giunta - Assemblea legislativa 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento: a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari); b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale; c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione; d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari; e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonche' all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione; f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 1'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attivita' svolte nell'ambito delle rispettive attivita' di cooperazione interistituzionale di cui all'art. 3. 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalita' attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.