Art. 6.

Partecipazione  della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del
                         diritto comunitario



   1.  L'Assemblea  legislativa  puo' esprimere indirizzi alla Giunta
anche  al  fine  di  sollecitare  la  richiesta  di apposizione della
riserva  di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.
   2. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005,
le  osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti
delle  Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
qualora  espresse  dall'Assemblea  legislativa,  sono  formulate  con
apposita   risoluzione  approvata  dalla  commissione  competente  in
materia  di  formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea,
nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
   3.  Ai  fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'art.
5,  comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta puo' richiedere il
parere  alla  commissione  competente  in  materia  di  formazione  e
attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere
delle  commissioni  competenti  per  materia. In caso di osservazioni
della  Giunta  per  le  quali  non sia stato richiesto il parere alla
commissione  competente  in  materia  di  formazione e attuazione del
diritto    dell'Unione   europea,   le   osservazioni   stesse   sono
preventivamente trasmesse alla medesima commissione.
   4.  Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti
della  Regione  Emilia-Romagna  che partecipano nelle delegazioni del
Governo  alle  attivita'  dei  gruppi  di  lavoro  e dei comitati del
Consiglio  UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche
di   collaborazione   tecnica   Giunta  -  Assemblea  legislativa.  I
nominativi  degli  esperti  sono comunicati all'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa.