Art. 6. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario 1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. 2. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge. 3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta puo' richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione. 4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attivita' dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.