Art. 7. Sussidiarieta' 1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarieta' nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e' esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarieta', approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura. 2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarieta' di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa. 3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarieta' in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'art. 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.