Art. 7.

                           Sussidiarieta'



   1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarieta' nelle
proposte  e  atti  comunitari  che  abbiano  ad  oggetto  materie  di
competenza  regionale  e' esercitato dall'Assemblea legislativa anche
nei  contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale
e  in  ambito  europeo,  di  cui fa parte. Gli esiti del controllo di
sussidiarieta',  approvati  con  risoluzione,  sono  comunicati  alla
Giunta  anche  ai  fini  della posizione regionale da assumersi nelle
sedi individuate dalle leggi di procedura.
   2.  La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della
sussidiarieta'  di  propria  competenza raccordandosi con l'Assemblea
legislativa.
   3.   Per   quanto   riguarda   il   controllo   del  principio  di
sussidiarieta'   in   sede  giurisdizionale,  le  funzioni  assegnate
all'Assemblea  legislativa dall'art. 11 sono svolte in corrispondenza
al proprio ruolo in fase ascendente.