Art. 8. Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'art. 5. 2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, e' la legge con cui la Regione persegue 1'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformita' di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo 1'intestazione «Legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facolta' di ulteriori incontri tecnici. 3. Resta salva la possibilita' che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.