Art. 8.

Attuazione     in    Emilia-Romagna    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea



   1.  La  Giunta  verifica  periodicamente  lo  stato di conformita'
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la
relazione  all'Assemblea  legislativa  in  occasione  della  sessione
comunitaria di cui all'art. 5.
   2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, e' la
legge  con  cui  la  Regione  persegue 1'adeguamento dell'ordinamento
regionale  all'ordinamento  comunitario  sulla base della verifica di
conformita'  di  cui  al  comma  1  e  tenendo  conto degli indirizzi
formulati  dall'Assemblea  legislativa nella sessione comunitaria. Il
progetto  di  legge reca nel titolo 1'intestazione «Legge comunitaria
regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione
competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni
ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facolta'
di ulteriori incontri tecnici.
   3. Resta salva la possibilita' che specifiche misure di attuazione
della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.