Art. 9. Contenuto della legge comunitaria regionale 1. La legge comunitaria regionale: a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento; b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta puo' disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi; c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione; d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d); f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari; g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea. 2. Per assicurare la tempestivita' del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresi' indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.