Art. 9.

             Contenuto della legge comunitaria regionale



   1. La legge comunitaria regionale:
    a)  provvede  al  recepimento  delle  direttive comunitarie nelle
materie  di  competenza  regionale, rimandando ad eventuali ulteriori
atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il
completamento del recepimento;
    b)  dispone  in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari,
qualora   necessario,   indicando  i  casi  in  cui  la  Giunta  puo'
disciplinare   l'esecuzione  con  regolamento  regionale  e  dettando
criteri e principi direttivi;
    c)  dispone  in  ordine  all'esecuzione  degli atti comunitari di
natura  amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla
Commissione  europea,  che  comportano obblighi di adeguamento per la
Regione;
    d)  detta  disposizioni  per  l'esecuzione  delle  sentenze degli
organi giurisdizionali dell'Unione europea;
    e)   reca   le   disposizioni  modificative  o  abrogative  della
legislazione  vigente  necessarie all'attuazione o applicazione degli
atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
    f)  individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione   la   Giunta   e'   autorizzata  a  provvedere  in  via
amministrativa,  dettando  i criteri ed i principi direttivi all'uopo
necessari;
    g)  reca  le  disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,
modificative  e  abrogative  necessarie  all'attuazione  di programmi
regionali cofinanziati dall'Unione europea.
   2.   Per   assicurare   la  tempestivita'  del  recepimento  delle
direttive,  la  legge  regionale  indica il termine per l'adozione di
ogni  ulteriore  atto  regionale  di  attuazione, cui la legge stessa
eventualmente  rimandi.  Sono altresi' indicati gli altri termini per
gli   adempimenti  relativi  ad  ulteriori  obblighi  di  adeguamento
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.