Art. 11. Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 «Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori» e successive modificazioni 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2001, n. 2, e' cosi' sostituito: «1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d'appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purche' ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.». 3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, e' cosi' sostituito: «2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.». 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all'upb U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.