Art. 11.
Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1°  febbraio 2001, n. 2
«Intervento  regionale a favore dei centri storici dei comuni minori»
                     e successive modificazioni

   1.  Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2001,
n. 2, e' cosi' sostituito:
   «1.   La   Regione  del  Veneto  promuove  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione   dei   centri  storici  dei  comuni  minori  nel  cui
territorio   sia   individuato   un  agglomerato  insediativo  urbano
considerato  come  centro  storico  ai sensi dell'art. 40 della legge
regionale   23   aprile  2004,  n.  11  "Norme  per  il  governo  del
territorio", al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed
economico.».
   2.  Dopo  il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio
2001, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:
   «3-bis.  Ai  soli  fini  della  presente  legge sono equiparati ai
comuni  minori  i  nuclei  abitati  che  risultino,  sulla base delle
verifiche operate dai relativi comuni d'appartenenza, con popolazione
fino  a  mille  abitanti purche' ricompresi nel territorio dei comuni
con popolazione fino a quindicimila abitanti.».
   3.  Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2001,
n. 2, e' cosi' sostituito:
   «2.   Entro  i  successivi  novanta  giorni  la  Giunta  regionale
individua  gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello
stesso.».
   4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
fa  fronte  con  gli stanziamenti che verranno allocati all'upb U0211
«Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di
previsione per l'esercizio 2009.