Art. 20. Modifica dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni 1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e' cosi' sostituito: «5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono effettuate dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e l'applicazione del canone di locazione di cui all'art. 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermita' e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell'assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.». 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.