Art. 20.
Modifica  dell'art.  11  della  legge  regionale 2 aprile 1996, n. 10
«Disciplina  per  l'assegnazione  e  la  fissazione  dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni

   1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10, e' cosi' sostituito:
   «5.  Le  assegnazioni  di alloggi a favore delle forze dell'ordine
sono  effettuate  dall'ente  gestore,  sulla  base di una graduatoria
formata   entro   il   31   marzo   di  ogni  anno  dalla  prefettura
territorialmente competente.».
   2.  Dopo  il  comma  5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile
1996, n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
   «5-bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2
e  l'applicazione  del  canone  di  locazione  di cui all'art. 18, le
assegnazioni  di  cui  al  comma  5  non  decadono  con la cessazione
dell'assegnatario  dal servizio per pensionamento o per infermita' e,
nel   caso   la   cessazione  del  servizio  sia  dovuta  al  decesso
dell'assegnatario,  si  applicano  le  disposizioni di cui al comma 1
dell'art. 12.».
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano anche agli
assegnatari  appartenenti alle forze dell'ordine cessati dal servizio
e occupanti alloggi riservati.