Art. 27.
Inserimento  dell'art.  22-bis nella legge regionale 30 ottobre 1998,
n.  25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e
                      successive modificazioni

   1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, e'
aggiunto il seguente articolo:
   «Art. 22-bis (Beni essenziali). - 1. I bandi di gara relativi alle
procedure   concorsuali   di  cui  all'art.  22  individuano  i  beni
essenziali  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 2 dell'art. 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che devono essere messi
a  disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono
le  modalita'  e  le condizioni di trasferimento dei beni essenziali,
ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione.
   2.  I  beni  essenziali  oggetto  di  contribuzione regionale sono
ceduti  in  proprieta'  o  in  locazione  al  netto  delle  quote  di
contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla
durata residua del cespite ai sensi dell'art. 18, comma 4.
   3.  In  deroga  alle  disposizioni di cui al comma 1, in relazione
alla  specificita'  di  alcune  categorie  di  beni,  i bandi di gara
possono  stabilire  che  il  prezzo  di cessione o locazione dei beni
essenziali   da   trasferire   sia   definito  mediante  accordo  tra
proprietario  e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo
tra  le  parti,  si  applica la procedura di cui al comma 7 dell'art.
18.».