Art. 27. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni 1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 22-bis (Beni essenziali). - 1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all'art. 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che devono essere messi a disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le modalita' e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione. 2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprieta' o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell'art. 18, comma 4. 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificita' di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell'art. 18.».