Art. 31.
Modifica   all'art.  41  della  regionale  30  ottobre  1998,  n.  25
     «Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale»

   1.  Alla  fine del comma 1 dell'art. 41 della regionale 30 ottobre
1998,  n.  25  e' aggiunta la seguente frase: «Gli stessi gestori del
servizio   possono   affidare   il  controllo,  l'accertamento  e  la
contestazione  delle  stesse  violazioni  anche a guardie particolari
giurate  allo scopo autorizzate, secondo le modalita' di cui al regio
decreto  18  giugno  1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza» e del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.».