Art. 31. Modifica all'art. 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale» 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e' aggiunta la seguente frase: «Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l'accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalita' di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.».