Art. 32. Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi» e successive modificazioni 1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 e' cosi' sostituito: «3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente secondo le procedure di cui all'art. 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.». 2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c). 3. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".». 4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia gia' stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente art. 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.