Art. 32.
Modifica  dell'art.  11  della  legge  regionale 9 agosto 2002, n. 15
«Norme  per  la  realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  autostrade e strade a
pedaggio  regionali  e relative disposizioni in materia di finanza di
    progetto e conferenza di servizi» e successive modificazioni

   1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n.
15 e' cosi' sostituito:
   «3.  Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o
pubblico  non  coincidente  con l'amministrazione competente alla sua
approvazione,  il  proponente presenta il progetto di intervento alla
suddetta  amministrazione  che,  entro  i  successivi novanta giorni,
esprime   la   propria   valutazione  sulla  proposta.  Nel  caso  di
riconoscimento  del  pubblico  interesse della proposta presentata la
stessa,  integrata  con gli esiti della concertazione condotta a cura
dell'amministrazione  competente secondo le procedure di cui all'art.
13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.».
   2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n.
15 sono abrogate le lettere a) e c).
   3.  Dopo  il  comma  4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto
2002, n. 15 e' inserito il seguente comma:
   «4-bis.  Le  proposte  di  finanza  di progetto di cui al presente
articolo   devono   essere   corredate   dagli   elaborati   previsti
dall'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163  "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE".».
   4.  Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge per le quali sia gia' stata pubblicizzata la proposta
ai  sensi  del  previgente  art. 11, comma 3, della legge regionale 9
agosto  2002, n. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data della pubblicizzazione stessa.