Art. 33. Modifica dell'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia» e successive modificazioni 1. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Per motivate esigenze connesse all'espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, cosi' come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella citta' di Venezia il Comune puo' rilasciare, nell'ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.».