Art. 33.
Modifica  dell'art.  30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
«Norme  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di
trasporto  non  di  linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio  pubblico  di  gondola nella citta' di Venezia» e successive
                            modificazioni

   1.  Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 e' aggiunto il seguente comma:
   «4-bis.   Per  motivate  esigenze  connesse  all'espletamento  del
servizio  da  parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali,
cosi'  come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella citta'
di  Venezia  il  Comune  puo' rilasciare, nell'ambito di una corretta
gestione  del  traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto
ondoso   derivanti   dalla   circolazione   dei   natanti  a  motore,
autorizzazioni  al  trasporto  di cose per conto terzi effettuato con
natanti  a  motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni
fissato  ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, lettera a), e nella misura
non  superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni
altra  disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non
possono eccedere la durata del rapporto concessorio.».