Art. 2. Definizioni 1. I termini utilizzati nella presente legge devono intendersi secondo le definizioni di cui all'art. 1 del «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende per: a) «autorita' marittima»: la Capitaneria di porto di Venezia o la Capitaneria di porto di Chioggia, secondo la rispettiva competenza; b) «laguna veneta»: il bacino di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed e' separata dal mare aperto, da cui si accede attraverso le bocche di porto, da una striscia di terra (lido) piu' alta dell'alta marea, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 «Norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado»; c) «normativa di servizio»: le norme edite dall'esercente il servizio di linea regolarmente depositate presso l'autorita' marittima, che integrano la legislazione vigente per quanto riguarda: 1) la sicurezza dei passeggeri e della navigazione nonche' le condizioni di trasporto; 2) il personale preposto al comando, il personale di macchina e i marinai con particolare riferimento alle competenze, agli adempimenti,' alle incombenze, ai controlli, alla vigilanza, alla loro preparazione ed aggiornamento; 3) l'espletamento del servizio radio sia a bordo che a terra e le misure per evitare gli inquinamenti; 4) le procedure in caso di eventi straordinari, la verifica di danni ed incidenti, l'organizzazione del servizio in casi particolari quali, tra gli altri, nebbia, modifica di orari e di percorso, il trasporto di auto e motoveicoli, il trasporto postale e quant'altro necessario all'organizzazione del servizio prestato; d) «regolamento di sicurezza»: il «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; e) «servizio di linea»: servizio di trasporto pubblico collettivo di persone effettuato in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad offerta indifferenziata e con approdi dedicati esclusivamente al servizio fornito ed in grado di adattarsi alle tipologie di mezzi cui sono destinati, in armonia con quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»; f) «servizio non di linea»: servizio di trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia»; g) «tipo approvato»: l'equipaggiamento marittimo dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 4, all'allegato A1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modificazioni, ovvero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili» e successive modificazioni; h) «organismo riconosciuto e affidato»: l'organismo riconosciuto e affidato cosi' come definito dal decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE» e successive modificazioni.