Art. 2.
                             Definizioni

   1.  I  termini  utilizzati  nella presente legge devono intendersi
secondo  le  definizioni  di  cui  all'art. 1 del «Regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 novembre 1991, n. 435,
salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende per:
    a) «autorita' marittima»: la Capitaneria di porto di Venezia o la
Capitaneria di porto di Chioggia, secondo la rispettiva competenza;
    b) «laguna veneta»: il bacino di acqua salsa che si estende dalla
foce  del  Sile  (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di
Brondolo) ed e' separata dal mare aperto, da cui si accede attraverso
le  bocche  di  porto,  da  una  striscia  di  terra (lido) piu' alta
dell'alta  marea,  di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366
«Norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado»;
    c)  «normativa  di  servizio»:  le  norme edite dall'esercente il
servizio   di   linea   regolarmente  depositate  presso  l'autorita'
marittima, che integrano la legislazione vigente per quanto riguarda:
     1)  la  sicurezza  dei passeggeri e della navigazione nonche' le
condizioni di trasporto;
     2)  il personale preposto al comando, il personale di macchina e
i   marinai   con   particolare  riferimento  alle  competenze,  agli
adempimenti,'  alle  incombenze,  ai  controlli, alla vigilanza, alla
loro preparazione ed aggiornamento;
     3)  l'espletamento  del servizio radio sia a bordo che a terra e
le misure per evitare gli inquinamenti;
     4)  le  procedure in caso di eventi straordinari, la verifica di
danni ed incidenti, l'organizzazione del servizio in casi particolari
quali,  tra  gli  altri,  nebbia, modifica di orari e di percorso, il
trasporto  di  auto e motoveicoli, il trasporto postale e quant'altro
necessario all'organizzazione del servizio prestato;
    d)  «regolamento  di sicurezza»: il «Regolamento per la sicurezza
della  navigazione e della vita umana in mare», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
    e) «servizio di linea»: servizio di trasporto pubblico collettivo
di persone effettuato in modo continuativo o periodico con itinerari,
orari,  frequenze e tariffe prestabilite e ad offerta indifferenziata
e con approdi dedicati esclusivamente al servizio fornito ed in grado
di  adattarsi  alle tipologie di mezzi cui sono destinati, in armonia
con  quanto  previsto  dall'art.  2  della legge regionale 30 ottobre
1998,  n.  25  «Disciplina  ed  organizzazione del trasporto pubblico
locale»;
    f)  «servizio  non  di  linea»:  servizio  di  trasporto pubblico
collettivo  od  individuale  di persone, con funzione complementare e
integrativa  rispetto  ai servizi di linea e che vengono effettuati a
richiesta  dell'utente,  in  modo  non  continuativo  o periodico, su
itinerari  e  secondo  orari  stabiliti  di  volta  in volta ai sensi
dell'art.  3,  comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
«Norme  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di
servizi  di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia»;
    g)   «tipo  approvato»:  l'equipaggiamento  marittimo  dichiarato
conforme,  ai  sensi  dell'art.  4,  all'allegato  A1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1999,  n. 407 «Regolamento
recante  norme  di  attuazione  delle  direttive  96/98/CE e 98/85/CE
relative  all'equipaggiamento  marittimo» e successive modificazioni,
ovvero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili» e successive modificazioni;
    h)  «organismo riconosciuto e affidato»: l'organismo riconosciuto
e affidato cosi' come definito dal decreto legislativo 3 agosto 1998,
n.   314   «Attuazione   della   direttiva  94/57/CE,  relativa  alle
disposizioni  ed  alle  norme comuni per gli organi che effettuano le
ispezioni  e  le  visite  di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE
che modifica la direttiva 94/57/CE» e successive modificazioni.