Art. 6.
        Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio

   1.  Tutti i mezzi di salvataggio devono essere di tipo approvato e
devono  essere sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del
regolamento di sicurezza.
   2.  I  mezzi  di  salvataggio, gia' esistenti a bordo alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, possono essere mantenuti a
bordo  fino  a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione
per  vetusta'  o  deterioramento,  a  condizione che siano dotati dei
previsti accessori comprese le strisce retroriflettenti.