Art. 6. Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio 1. Tutti i mezzi di salvataggio devono essere di tipo approvato e devono essere sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del regolamento di sicurezza. 2. I mezzi di salvataggio, gia' esistenti a bordo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti a bordo fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati dei previsti accessori comprese le strisce retroriflettenti.