Art. 3. Definizione del paniere 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i prodotti da inserire nel paniere nel rispetto dei seguenti criteri: a) prodotti di largo e generale consumo da parte dei cittadini a basso reddito; b) prodotti, anche non di prima necessita', che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini; c) individuazione, a difesa dei consumatori, di standard di qualita' dei prodotti inseriti nel paniere. 2. Per la definizione dei prodotti da inserire nel paniere, la Giunta regionale fa riferimento, oltre che ai dati ufficiali dell'ISTAT sull'aumento del costo della vita, anche a studi e ricerche svolte da istituti specializzati di comprovata esperienza e serieta', o da strutture regionali, che prendano in esame l'incidenza dell'inflazione per fasce di reddito.