Art. 3.
                       Definizione del paniere

   1.  La  Giunta  regionale,  con  propria deliberazione, sentita la
competente  commissione  consiliare, definisce i prodotti da inserire
nel paniere nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)  prodotti di largo e generale consumo da parte dei cittadini a
basso reddito;
    b)  prodotti,  anche non di prima necessita', che concorrano alla
crescita socio-culturale dei cittadini;
    c)  individuazione,  a  difesa  dei  consumatori,  di standard di
qualita' dei prodotti inseriti nel paniere.
   2.  Per  la  definizione  dei prodotti da inserire nel paniere, la
Giunta   regionale  fa  riferimento,  oltre  che  ai  dati  ufficiali
dell'ISTAT  sull'aumento  del  costo  della  vita,  anche  a  studi e
ricerche  svolte da istituti specializzati di comprovata esperienza e
serieta', o da strutture regionali, che prendano in esame l'incidenza
dell'inflazione per fasce di reddito.