Art. 4. Compiti dell'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi 1. Ai fini della presente legge, l'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, nell'ambito della sua attivita' di consulenza nei confronti della Giunta regionale ed in relazione ai prodotti inseriti nel paniere previsto dall'art. 3, provvede a: a) analizzare il rapporto qualita' - prezzo; b) esprimere valutazioni circa la compatibilita' delle richieste di aggiornamento dei prezzi di vendita; c) esprimere valutazioni circa gli aggiornamenti periodici della composizione del paniere.