Art. 4.
Compiti dell'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici
                              esercizi

   1.  Ai  fini della presente legge, l'osservatorio regionale per il
commercio  e per i pubblici esercizi di cui agli articoli 8 e 9 della
legge  regionale  18  novembre  1999,  n.  33 (Disciplina relativa al
settore  commercio)  e  successive  modifiche,  nell'ambito della sua
attivita'  di  consulenza  nei confronti della Giunta regionale ed in
relazione  ai  prodotti  inseriti  nel  paniere previsto dall'art. 3,
provvede a:
    a) analizzare il rapporto qualita' - prezzo;
    b)  esprimere valutazioni circa la compatibilita' delle richieste
di aggiornamento dei prezzi di vendita;
    c)  esprimere valutazioni circa gli aggiornamenti periodici della
composizione del paniere.