Art. 6.
Priorita'  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  per  la vendita nei
                               mercati

   1.   I   comuni  rilasciano  le  autorizzazioni  all'esercizio  al
commercio  su aree pubbliche di cui all'art. 39 della legge regionale
n. 33/1999, prioritariamente ai produttori dei generi agro-alimentari
inseriti nel paniere di cui all'art. 3, che realizzino, singolarmente
o  in  forma  associata,  iniziative  di  filiera corta attraverso la
vendita di propri prodotti direttamente al consumatore.