Art. 6. Priorita' per il rilascio di autorizzazioni per la vendita nei mercati 1. I comuni rilasciano le autorizzazioni all'esercizio al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 39 della legge regionale n. 33/1999, prioritariamente ai produttori dei generi agro-alimentari inseriti nel paniere di cui all'art. 3, che realizzino, singolarmente o in forma associata, iniziative di filiera corta attraverso la vendita di propri prodotti direttamente al consumatore.