Art. 16.
Modifiche  alla  legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 «Norme per la
tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della
pesca  nelle  acque  interne del Lazio» e successive modifiche e alla
          legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche.

   1. Al comma 4, dell'art. 3, della legge regionale n. 87/1990, dopo
la  parola:  «ittiofauna» sono aggiunte le seguenti: «sia nelle acque
interne, sia nelle acque marine e salmastre.».
   2.  Alla  legge  regionale  n. 2/1995, come modificata dalla legge
regionale 13  giugno  2003,  n. 15 (Modifiche alla legge regionale 10
gennaio  1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale
per  lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL»
e   abrogazione   della   legge  regionale  4  agosto  1997,  n.  27,
concernente:    «Istituzione    dell'Agenzia   regionale   promozione
enogastronomica  tipica  - ARPET - Lazio), sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  dopo  la lettera p), del comma 1, dell'art. 2, e' aggiunta la
seguente:
     «p-bis)    promozione    delle    attivita'    della   pesca   e
dell'acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di
preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonche' della qualita'
dei  prodotti  ittici  attraverso  i  controlli  sui  prodotti  e sui
processi  relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli
impianti di acquacoltura e di lavorazione.»;
    b)  dopo  il  numero 4), della lettera a), del comma 3, dell'art.
8-bis e' inserito il seguente:
     «4-
     bis)
uno   scelto   tra   i   tre   soggetti  designati,  d'intesa,  dalle
organizzazioni   di   categoria   della   pesca  e  dell'acquacoltura
maggiormente rappresentative a livello regionale; ».