Art. 16. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 «Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio» e successive modifiche e alla legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche. 1. Al comma 4, dell'art. 3, della legge regionale n. 87/1990, dopo la parola: «ittiofauna» sono aggiunte le seguenti: «sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre.». 2. Alla legge regionale n. 2/1995, come modificata dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL» e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET - Lazio), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera p), del comma 1, dell'art. 2, e' aggiunta la seguente: «p-bis) promozione delle attivita' della pesca e dell'acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonche' della qualita' dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione.»; b) dopo il numero 4), della lettera a), del comma 3, dell'art. 8-bis e' inserito il seguente: «4- bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale; ».