Art. 8.
Contributi  per  la  produzione, trasformazione e commercializzazione
                         dei prodotti ittici

   1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia  di  aiuti  di  Stato,  ed  in particolare del regolamento di
esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese   attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione  e
commercializzazione   dei   prodotti   della  pesca,  adottato  dalla
Commissione  europea  in  forza  dell'art.  1 del regolamento (CE) n.
994/1998  del  Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione
degli  articoli  92  e  93  del  trattato che istituisce la Comunita'
europea  a  determinate  categorie  di  aiuti  di  Stato orizzontali,
concede contributi per:
    a)  la  costituzione di associazioni o unioni di produttori e per
le  azioni  realizzate  dalle associazioni o unioni di produttori, da
operatori  del  settore  o  dalle  associazioni  degli  utenti  e dei
consumatori di cui alla l.r. 44/1992;
    b)  gli  investimenti  per  la protezione e per lo sviluppo delle
risorse acquatiche;
    c)  gli  investimenti  in  azioni  innovatrici  e  in  assistenza
tecnica;
    d)  gli  investimenti  nella  promozione  e nella pubblicita' dei
prodotti ittici;
    e)    gli    investimenti    nella    trasformazione    e   nella
commercializzazione,  anche  attraverso  attrezzature  per la vendita
diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici;
    f)   gli   investimenti  nell'attrezzatura  dei  porti  di  pesca
destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento
dei pescherecci;
    g)  gli  investimenti  nella  pesca e nell'acquacoltura, compresa
l'acquacoltura biologica;
    h)    gli    interventi   socio-economici,   limitatamente   alla
riconversione o alla diversificazione delle attivita' professionali.
   2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1,  sono concessi in favore
dell'imprenditore  ittico,  come  definito  dall'art. 1, comma 3, e a
condizione  che  l'impresa  rientri  nelle categorie di microimpresa,
piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativa  alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
   3  .  Con  il  regolamento  regionale  di  cui  all'art.  15  sono
individuati i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione
dei contributi di cui al comma 1.