Art. 8. Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita' europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per: a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni di produttori, da operatori del settore o dalle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla l.r. 44/1992; b) gli investimenti per la protezione e per lo sviluppo delle risorse acquatiche; c) gli investimenti in azioni innovatrici e in assistenza tecnica; d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicita' dei prodotti ittici; e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione, anche attraverso attrezzature per la vendita diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici; f) gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci; g) gli investimenti nella pesca e nell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura biologica; h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attivita' professionali. 2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell'imprenditore ittico, come definito dall'art. 1, comma 3, e a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 3 . Con il regolamento regionale di cui all'art. 15 sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.