Art. 10.
                            Piano annuale

   1.   Ai  fini  dell'attuazione  del  piano  triennale,  la  Giunta
regionale,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   regionale   di   bilancio,  adotta,  sentita  la  commissione
consiliare permanente competente in materia e previo confronto con le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale,  il  piano  annuale,  in  coerenza  con  le linee generali
programmatiche indicate dal piano triennale.
   2.   Il  piano  annuale,  predisposto  dall'assessorato  regionale
competente  tenendo  conto delle proposte formulate entro il trentuno
dicembre di ogni anno da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu,
ai  sensi  degli  articoli  14,  comma  4,  lettera d) e 17, comma 4,
lettera a), in particolare, stabilisce:
    a)  le  iniziative  regionali  previste dall'art. 4, commi 2 e 3,
nonche'  gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art.
6, da attuare nell'anno di riferimento;
    b) i criteri, le modalita', i tempi nonche' le risorse necessarie
per  l'attuazione delle iniziative regionali di cui all'art. 4, commi
2 e 3;
    c)  i  criteri,  le  modalita'  e  i tempi per l'attuazione degli
interventi,  dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma
1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu;
    d)  i  criteri,  le  modalita'  e i tempi, per l'attuazione degli
interventi,  dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma
1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu;
    e)  le  risorse  da  destinare  complessivamente  a Laziodisu e i
criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu,
anche  tenendo  conto  del patrimonio immobiliare e della popolazione
studentesca delle singole universita' di riferimento;
    f)  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione  di risorse
aggiuntive,  sulla  base della relazione di cui all'art. 13, comma 2,
lettera e), quale premio incentivante per le Adisu piu' efficienti;
    g)  i  criteri  e  le risorse per i progetti finalizzati e per la
concessione  dei  sussidi  straordinari  di cui all'art. 17, comma 4,
lettere d) ed e);
    h)  la  fissazione  del  limite di spesa per la definizione della
competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione
straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e);
    i)  le  risorse  da destinare per l'attuazione di quanto disposto
dall'art.  8,  comma  3,  e  i  criteri  per il riparto delle risorse
stesse.