Art. 10. Piano annuale 1. Ai fini dell'attuazione del piano triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano annuale, in coerenza con le linee generali programmatiche indicate dal piano triennale. 2. Il piano annuale, predisposto dall'assessorato regionale competente tenendo conto delle proposte formulate entro il trentuno dicembre di ogni anno da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4, lettera a), in particolare, stabilisce: a) le iniziative regionali previste dall'art. 4, commi 2 e 3, nonche' gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'art. 6, da attuare nell'anno di riferimento; b) i criteri, le modalita', i tempi nonche' le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative regionali di cui all'art. 4, commi 2 e 3; c) i criteri, le modalita' e i tempi per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu; d) i criteri, le modalita' e i tempi, per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu; e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio immobiliare e della popolazione studentesca delle singole universita' di riferimento; f) i criteri e le modalita' per l'assegnazione di risorse aggiuntive, sulla base della relazione di cui all'art. 13, comma 2, lettera e), quale premio incentivante per le Adisu piu' efficienti; g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e per la concessione dei sussidi straordinari di cui all'art. 17, comma 4, lettere d) ed e); h) la fissazione del limite di spesa per la definizione della competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e); i) le risorse da destinare per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, e i criteri per il riparto delle risorse stesse.