Art. 14. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Presidente della regione. 2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche, e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle diverse realta' territoriali del sistema universitario regionale ai processi decisionali, il consiglio di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 32, comma 6, della legge regionale n. 27/2006, e' composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci membri, nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal presidente della regione, che ne da' comunicazione al consiglio regionale ai sensi dell'art. 55, comma 3, dello statuto, dei quali: a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all'art. 17; b) un rappresentante delle universita' non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori; c) quattro rappresentanti degli studenti delle universita' del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici delle rispettive universita' e dei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita assemblea, convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti. 3. Nelle more della designazione dei membri indicati al comma 2, lettere b) e c), il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. 4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a: a) conferire l'incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del presidente; b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all'art. 20; c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai sensi dell'art. 23, comma 2; d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera a); e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 24; f) adottare il programma annuale di attivita', ai sensi dell'art. 25, comma 1; g) assegnare al direttore generale, sulla base del programma annuale di attivita' di cui alla lettera f), gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma stesso, nonche' le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera c); h) impartire al direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attivita' gestionale; i) stabilire, ai sensi dell'art. 5, comma 2, le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu; l) adottare i modelli di convenzione tipo per l'attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 9); m) verificare, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i risultati di gestione e valutare annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati; n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu. 5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese, quando il presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta di un terzo dei consiglieri.