Art. 14.
                    Consiglio di amministrazione

   1.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
Presidente della regione.
   2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.
390   (norme  sul  diritto  agli  studi  universitari)  e  successive
modifiche,  e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle
diverse  realta'  territoriali del sistema universitario regionale ai
processi  decisionali,  il  consiglio di amministrazione, in deroga a
quanto  previsto  dall'art.  32,  comma  6,  della legge regionale n.
27/2006,  e'  composto  dal  presidente di Laziodisu e da altri dieci
membri,  nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in
materia  di  diritto  agli  studi  universitari, dal presidente della
regione,  che  ne  da'  comunicazione al consiglio regionale ai sensi
dell'art. 55, comma 3, dello statuto, dei quali:
    a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui
all'art. 17;
    b)  un  rappresentante  delle  universita' non statali legalmente
riconosciute, designato dai rispettivi rettori;
    c)  quattro  rappresentanti  degli studenti delle universita' del
Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici
delle  rispettive universita' e dei consigli di amministrazione delle
istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita assemblea, convocata
dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio
universitario,  con  voto  ponderato  in  relazione  al  numero degli
iscritti.
   3.  Nelle  more della designazione dei membri indicati al comma 2,
lettere   b)  e  c),  il  consiglio  di  amministrazione  si  intende
validamente  costituito  quando  sia stata nominata la meta' piu' uno
dei componenti.
   4.  Il  consiglio  di  amministrazione  svolge le funzioni di alta
amministrazione e, in particolare, provvede a:
    a)  conferire  l'incarico  al direttore generale di Laziodisu, su
designazione del presidente;
    b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all'art. 20;
    c)  adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai
sensi dell'art. 23, comma 2;
    d)  formulare  le  proposte  per  la  predisposizione  dei  piani
triennale ed annuale, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane,
finanziarie,    strumentali   necessarie   per   l'attuazione   degli
interventi,   dei  servizi  e  delle  prestazioni  di  competenza  di
Laziodisu  e  delle  Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati
territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera a);
    e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio,
ai sensi dell'art. 24;
    f) adottare il programma annuale di attivita', ai sensi dell'art.
25, comma 1;
    g)  assegnare  al  direttore  generale,  sulla base del programma
annuale   di   attivita'  di  cui  alla  lettera  f),  gli  obiettivi
amministrativi  e  gestionali  da realizzare nel periodo di validita'
del  programma  stesso,  nonche'  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  necessarie,  tenendo  conto  delle proposte dei comitati
territoriali di cui all'art. 17, comma 4, lettera c);
    h)   impartire   al   direttore  generale  le  direttive  per  lo
svolgimento dell'attivita' gestionale;
    i)  stabilire,  ai sensi dell'art. 5, comma 2, le regole generali
di  gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli
interventi,  dei  servizi  e  delle  prestazioni  di competenza delle
Adisu;
    l)  adottare  i  modelli  di  convenzione  tipo per l'attivazione
presso  le  Adisu  del  servizio  per  le  locazioni  delle strutture
immobiliari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 9);
    m)  verificare,  sentito  l'organo  di  valutazione  e  controllo
strategico  previsto  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta   dall'amministrazioni   pubbliche   a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e  successive
modifiche,   i  risultati  di  gestione  e  valutare  annualmente  il
direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
    n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu.
   5.  Alle  sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con
voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e,
senza  diritto  di  voto,  il  direttore  generale  con  funzioni  di
segretario verbalizzante.
   6.  Il  consiglio  di amministrazione si riunisce, su convocazione
del  presidente,  almeno  una  volta al mese, quando il presidente ne
ravvisi la necessita' o su richiesta di un terzo dei consiglieri.