Art. 15.
                   Collegio dei revisori contabili

   1.  Il collegio dei revisori contabili, in conformita' all'art. 8,
comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali
relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello
statuto.  Disposizioni  transitorie  relative  al riordino degli enti
pubblici  dipendenti), e' costituito con decreto del Presidente della
Regione  ed  e'  composto  da  tre  membri effettivi e due supplenti,
nominati   dal  presidente  stesso,  su  designazione  del  Consiglio
regionale  con  voto  limitato  per garantire la rappresentanza delle
opposizioni,  scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art.
1  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della
direttiva   84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione  delle  persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
   2.  Il  collegio  dei  revisori contabili elegge al suo interno il
presidente,  che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei
lavori.
   3.  Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla
gestione   contabile   di   Laziodisu,   al   fine  di  garantire  la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa e, in particolare:
    a)  verifica  nel  corso  dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita'  e  la  corretta  rilevazione  nelle scritture contabili
degli  atti  adottati  dalle  strutture amministrative di Laziodisu e
delle Adisu;
    b)  esprime parere sulla conformita' del bilancio di previsione e
del bilancio di esercizio alle norme di legge, ai sensi dell'art. 24;
    c)  redige  e  trasmette  alla  giunta  regionale una dettagliata
relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu.
   4.  Il  presidente  del  collegio  dei revisori partecipa con voto
consultivo  alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  di cui
all'art. 14.
   5.  In  caso  di  rinuncia  o  dimissioni di uno o piu' componenti
effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente
supplente  piu'  anziano  di  eta'  fino  alla  nomina,  da parte del
Presidente della Regione, del componente effettivo.