Art. 15. Collegio dei revisori contabili 1. Il collegio dei revisori contabili, in conformita' all'art. 8, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), e' costituito con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni, scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). 2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori. 3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile di Laziodisu, al fine di garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare: a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative di Laziodisu e delle Adisu; b) esprime parere sulla conformita' del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alle norme di legge, ai sensi dell'art. 24; c) redige e trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu. 4. Il presidente del collegio dei revisori partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione di cui all'art. 14. 5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o piu' componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente piu' anziano di eta' fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione, del componente effettivo.