Art. 17. Presidenti e comitati territoriali delle Adisu 1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu e' costituito con decreto del Presidente della regione ed e' composto dai seguenti membri nominati dal presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentita la commissione consiliare competente: a) un presidente, scelto tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza in materia di organizzazione e programmazione, sentito il rettore dell'universita' di riferimento; b) due rappresentanti degli studenti delle universita' statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico; c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le universita' statali di riferimento; d) un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari. 2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i comitati territoriali si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. 3. Il presidente presiede, convoca e coordina il comitato territoriale ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma 1. 4. Il comitato territoriale, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a: a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale; b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attivita' di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione; c) nell'ambito del programma annuale di attivita' di cui all'art. 25, comma 1, formulare al consiglio di amministrazione proposte relativamente agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni da attuare, nonche' in ordine all'assegnazione al direttore generale degli obiettivi programmatici gestionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie; d) proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati all'attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio; e) proporre al consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle borse di studio di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.