Art. 17.
           Presidenti e comitati territoriali delle Adisu

   1.  Il  comitato  territoriale di ciascuna Adisu e' costituito con
decreto  del  Presidente  della  regione  ed e' composto dai seguenti
membri  nominati  dal  presidente  stesso, su proposta dell'assessore
regionale  competente  in materia di diritto agli studi universitari,
sentita la commissione consiliare competente:
    a)    un   presidente,   scelto   tra   persone   di   comprovata
professionalita'   ed  esperienza  in  materia  di  organizzazione  e
programmazione, sentito il rettore dell'universita' di riferimento;
    b) due rappresentanti degli studenti delle universita' statali di
riferimento,  eletti  secondo le disposizioni previste per l'elezione
degli studenti in seno al senato accademico;
    c)  un rappresentante del comune in cui hanno sede le universita'
statali di riferimento;
    d)  un  rappresentante  della  Regione,  designato dall'assessore
regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.
   2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i
comitati  territoriali si intendono validamente costituiti quando sia
stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.
   3.   Il  presidente  presiede,  convoca  e  coordina  il  comitato
territoriale   ed  esprime  il  parere  sulla  nomina  del  direttore
amministrativo  della  rispettiva Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma
1.
   4.   Il   comitato  territoriale,  quale  organismo  con  funzioni
propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e
alle   prestazioni   di   competenza   della   rispettiva  Adisu,  in
particolare, provvede a:
    a)  fare  pervenire  al  consiglio  di  amministrazione  i propri
contributi  in  merito alle proposte per la predisposizione dei piani
triennale ed annuale;
    b)  vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e
sull'efficacia  delle  attivita'  di  gestione  dei  servizi  stessi,
presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione;
    c) nell'ambito del programma annuale di attivita' di cui all'art.
25,  comma  1,  formulare  al  consiglio  di amministrazione proposte
relativamente  agli  interventi,  ai  servizi  ed alle prestazioni da
attuare,  nonche'  in  ordine  all'assegnazione al direttore generale
degli  obiettivi  programmatici  gestionali  e  delle  risorse umane,
finanziarie e strumentali, necessarie;
    d)  proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati
all'attuazione  di  particolari  servizi  rivolti  al soddisfacimento
delle  esigenze  degli  studenti  universitari  presenti  sul proprio
territorio;
    e)  proporre  al  consiglio  di amministrazione la concessione di
sussidi  straordinari  agli  studenti che si trovano in condizioni di
sopravvenuto  disagio  economico  o  che,  pur  versando  in stato di
disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni,
delle borse di studio di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
   5.  Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto
di  voto,  il  direttore  amministrativo  della Adisu con funzioni di
segretario verbalizzante.