Art. 21. Direttore generale di Laziodisu 1 Il direttore generale e' designato dal presidente di Laziodisu ed e' scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea specialistica, di comprovata professionalita' ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private. 2. Ai sensi dell'art. 55, comma 5, dello statuto, l'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformita' alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. 3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale in materia. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresi', il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione. 5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attivita', adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'art. 6, di competenza di Laziodisu ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, nonche' gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari. 6. Il direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) provvede all'organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 20, comma 3, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Adisu. b) e' responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonche' delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, fatta salva la gestione funzionale delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente assegnate; c) dirige e coordina le attivita' delle strutture di Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione; d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza; f) conferisce l'incarico ai direttori amministrativi delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali; g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma di attivita' di cui all'art. 25, comma 1, nonche' le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie; h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento agli obiettivi assegnati; i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma 4, nonche' al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di cui all'art. 29, comma 4, lettera a); l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.