Art. 21.
                   Direttore generale di Laziodisu

   1  Il  direttore generale e' designato dal presidente di Laziodisu
ed  e' scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso
del titolo di laurea specialistica, di comprovata professionalita' ed
esperienza  nella  organizzazione  e  programmazione  di  servizi  in
strutture pubbliche o private.
   2.  Ai  sensi  dell'art. 55, comma 5, dello statuto, l'incarico di
direttore  generale  e'  conferito dal consiglio di amministrazione a
tempo determinato, in conformita' alla normativa regionale vigente in
materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale,
e  cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento
del nuovo consiglio di amministrazione.
   3.  Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito
a  dipendenti  pubblici,  si applicano le disposizioni concernenti il
collocamento  in  aspettativa  previsti  dalla  normativa  statale  e
regionale in materia.
   4.  Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto  individuale,  di  natura  privatistica ed esclusiva, della
stessa   durata  dell'incarico,  che  fissa,  altresi',  il  relativo
trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta
regionale con apposita deliberazione.
   5.   Il   direttore   generale,   tenendo  conto  degli  obiettivi
programmatici  assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione,  svolge  le  funzioni di coordinamento finalizzate a
garantire  la  gestione organica ed integrata delle attivita', adotta
gli  atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e
i  contratti,  compresi  quelli che impegnano l'ente verso l'esterno,
attinenti  all'attuazione  degli  interventi,  dei  servizi  e  delle
prestazioni indicati dall'art. 6, di competenza di Laziodisu ai sensi
dell'art.  8, commi 1 e 3, nonche' gli altri atti eventualmente a lui
attribuiti  dallo  statuto  a  garanzia  di  una  tutela unitaria del
diritto agli studi universitari.
   6.  Il  direttore  generale,  in  particolare,  svolge  i seguenti
compiti:
    a)  provvede all'organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel
rispetto  dei  criteri  previsti  dal regolamento di cui all'art. 20,
comma 3, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Adisu.
    b)  e'  responsabile della gestione delle risorse umane, comprese
le   relazioni   sindacali,   nonche'  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali  assegnate  dal consiglio di amministrazione, fatta salva
la   gestione  funzionale  delle  Adisu  in  relazione  alle  risorse
rispettivamente assegnate;
    c)  dirige  e coordina le attivita' delle strutture di Laziodisu,
al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  programmatici assegnati dal
consiglio di amministrazione;
    d)    assicura    l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione
amministrativa;
    e)  promuove  e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e
transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza;
    f) conferisce l'incarico ai direttori amministrativi delle Adisu,
previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali;
    g)  assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi
amministrativi  e  gestionali  da realizzare nel periodo di validita'
del  programma  di  attivita' di cui all'art. 25, comma 1, nonche' le
risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
    h)  verifica  i  risultati  di  gestione  e  valuta annualmente i
direttori  amministrativi  delle Adisu con riferimento agli obiettivi
assegnati;
    i)   delega,  ove  necessario,  atti  di  propria  competenza  ai
direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell'art. 22, comma 4,
nonche' al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di
cui all'art. 29, comma 4, lettera a);
    l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio
di  amministrazione  di  Laziodisu  ed  assicura  l'esecuzione  delle
relative deliberazioni.