Art. 24. Bilancio di previsione e bilancio di esercizio 1. Laziodisu, in conformita' al regolamento di cui all'art. 20, comma 4, lettera a), cura la tenuta di una contabilita' di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modifiche, attraverso l'adozione annuale: a) del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'ente che deve conseguire il pareggio del bilancio; b) del bilancio di esercizio. 2. Al fine della tenuta di una contabilita' di tipo economico, Laziodisu applica un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attivita' gestionale. 3. I bilanci di cui al comma 1, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili sulla conformita' alle norme di legge, sono trasmessi alla giunta regionale. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio secondo le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche.