Art. 24.
           Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

   1.  Laziodisu,  in  conformita' al regolamento di cui all'art. 20,
comma  4,  lettera  a),  cura  la  tenuta di una contabilita' di tipo
analitico   ed  economico  informata  ai  principi  desumibili  dagli
articoli  2423  e  seguenti del codice civile e successive modifiche,
attraverso l'adozione annuale:
    a)  del  bilancio  di  previsione,  il quale rappresenta le linee
guida  per  la  gestione  economica  dell'ente che deve conseguire il
pareggio del bilancio;
    b) del bilancio di esercizio.
   2.  Al  fine  della  tenuta di una contabilita' di tipo economico,
Laziodisu  applica  un  adeguato sistema di rilevazione contabile dei
risultati economici dell'attivita' gestionale.
   3.  I  bilanci  di  cui  al  comma  1,  adottati  dal consiglio di
amministrazione  e  corredati  del  parere  del collegio dei revisori
contabili  sulla conformita' alle norme di legge, sono trasmessi alla
giunta regionale.
   4.  Il  Consiglio  regionale,  su proposta della Giunta regionale,
approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio secondo
le  disposizioni  contenute  nel  titolo  VII,  capo  I,  della legge
regionale   20   novembre   2001,   n.   25   (norme  in  materia  di
programmazione,  bilancio  e contabilita' della Regione) e successive
modifiche.