Art. 26.
            Vigilanza e controllo della giunta regionale

   1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi dell'art. 55, comma 7, dello
statuto,  esercita  i  poteri  di direttiva, vigilanza e controllo su
Laziodisu.
   2.  La  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore regionale
competente   in  materia  di  diritto  agli  studi  universitari,  in
particolare:
    a) approva lo statuto;
    b)   valuta   l'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  e  la
corrispondenza  tra  i  costi  ed  i benefici, anche sulla base della
relazione  sull'attivita'  svolta  e sui risultati conseguiti, e puo'
richiedere,  a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre
ispezioni;
    c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o
la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione
di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo
statuto  e  i  regolamenti  previsti  dall'art.  20,  previo invito a
provvedere entro un congruo termine;
    d)  esercita  il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  sui
regolamenti  di  cui  all'art.  20,  commi  3  e 4, e sulla dotazione
organica  del  personale di cui all'art. 23, comma 2, con le seguenti
modalita':
     1)  gli  atti  divengono esecutivi a seguito della comunicazione
della  giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per
decorrenza  del  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione senza che la giunta stessa si sia pronunciata;
     2)  la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di
adeguamento  da parte della giunta regionale interrompe, per una sola
volta,  la  decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di
trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova
formulazione dell'atto;
     3)  nell'ipotesi di cui al numero 2), se la giunta regionale non
si  pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o
della  nuova  formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se
nel  termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova
formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;
    e) esercita il controllo sugli organi disponendo:
     1)   la   decadenza   del   presidente   e   del   consiglio  di
amministrazione,  in  caso  di persistenti inadempienze, di reiterate
violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza
dei  componenti,  di  risultati  ritenuti insufficienti in rapporto a
quanto  stabilito  dai  piani  triennale  e  annuale e la conseguente
nomina  di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in
carica  fino  alla  data  di  insediamento  del  nuovo  consiglio  di
amministrazione;
     2)   la   decadenza   dei   singoli   membri  del  consiglio  di
amministrazione,   compreso   il   presidente,  in  caso  di  mancata
partecipazione,  senza  giustificato motivo, a piu' di sei sedute nel
corso dell'anno e la conseguente sostituzione;
     3)  la  decadenza di uno o piu' membri del collegio dei revisori
contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la
mancata  partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  a piu' di tre
sedute consecutive di tale organo.
   3.  Agli  adempimenti  previsti  dal  comma 2, la giunta regionale
provvede   attraverso   l'apposita   struttura  presso  la  direzione
regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.