Art. 26. Vigilanza e controllo della giunta regionale 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 55, comma 7, dello statuto, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu. 2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare: a) approva lo statuto; b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti, e puo' richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni; c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'art. 20, previo invito a provvedere entro un congruo termine; d) esercita il controllo di legittimita' e di merito sui regolamenti di cui all'art. 20, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'art. 23, comma 2, con le seguenti modalita': 1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la giunta stessa si sia pronunciata; 2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto; 3) nell'ipotesi di cui al numero 2), se la giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto; e) esercita il controllo sugli organi disponendo: 1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza dei componenti, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e annuale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione; 2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a piu' di sei sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione; 3) la decadenza di uno o piu' membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a piu' di tre sedute consecutive di tale organo. 3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.