Art. 27.
                 Risorse finanziarie e patrimoniali

   1.  La  Regione,  in  conformita'  ai  piani  triennale e annuale,
assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie:
    a)  finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e
del  personale,  nella  misura  determinata  dalla legge regionale di
bilancio;
    b)   finanziamento   annuo   regionale   per  l'attuazione  degli
interventi,  dei  servizi  e  delle  prestazioni indicati all'art. 6,
nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
    c)    gettito   della   tassa   di   abilitazione   all'esercizio
professionale  di  cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933,
n.  1592  (Approvazione  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore)  e  successive modifiche, percepito dalla Regione ai sensi
dell'art.  121  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382);
    d)  gettito  della  tassa  regionale  per  il diritto allo studio
universitario,  istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge
28  dicembre  1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e definita dalla giunta regionale secondo fasce progressive
in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di
inflazione programmato;
    e)  contributi  regionali  per  il cofinanziamento della legge n.
338/2000 e successive modifiche;
    f)  contributi  regionali per l'attuazione di specifici indirizzi
relativi al diritto agli studi universitari;
    g)   fondi   regionali   o  statali  in  conto  capitale  per  la
progettazione,    la    realizzazione,    il   potenziamento   e   la
ristrutturazione   delle   residenze   universitarie  e  delle  altre
strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
    h)   finanziamenti  e  contributi  concessi  a  qualsiasi  titolo
dall'Unione  europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o
soggetti privati;
    i)  rendite,  proventi  e  utili  derivanti da operazioni su beni
patrimoniali;
    l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
    m)  ulteriori  entrate  derivanti  da  sponsorizzazione di enti e
soggetti pubblici o privati.
   2.   Laziodisu   dispone,  altresi',  di  un  proprio  patrimonio,
costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprieta'.