Art. 27. Risorse finanziarie e patrimoniali 1. La Regione, in conformita' ai piani triennale e annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie: a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio; b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 6, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio; c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e successive modifiche, percepito dalla Regione ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e definita dalla giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato; e) contributi regionali per il cofinanziamento della legge n. 338/2000 e successive modifiche; f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari; g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari; h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati; i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali; l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di enti e soggetti pubblici o privati. 2. Laziodisu dispone, altresi', di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprieta'.